Terzo settore

terzo-settore

La politica sta discutendo di riforma del terzo settore, e noi abbiamo chiesto a due addetti al lavori il loro parere: ecco come la pensano.

 

Edoardo Gallo – Commercialista specializzato in realtà del terzo settore

 

La legge delega sul terzo settore costituisce un ulteriore caso di principi normativi attuati tramite decreti che si inseriscono perfettamente nell’ormai noto disegno di de-potenziamento dello Stato rispetto alle attività e ai servizi legati al welfare.

L’idea che lo Stato sia inefficace, inefficiente e costoso è il leitmotiv di una nuova politica di governance iniziata dalla Thatcher e Reagan all’inizio degli anni 80, supportata e ispirata dall’ deologia economica della scuola austriaca di cui i più grandi interpreti e divulgatori sono senza dubbio Von Mises e Hayek…

I privati, al contrario, sempre secondo tale impostazione ideologica, riescono ad offrire servizi caratterizzati da una qualità più elevata e da prezzi più contenuti, e questo vale per tutte le dimensioni della società, anche quelle non propriamente economiche ma inerenti la garanzia dei diritti sociali, civili e politici. Questi ultimi infatti, all’interno di un contesto economico neo-liberista e di ridimensionamento delle mansioni e dei poteri statali, più che il presupposto e il fondamento di una società democratica, dove la dignità di ogni singolo individuo è garantita, diventano aspetti residuali e marginali.

 

Il fatto che la nuova legge delega sul terzo settore segua sostanzialmente tale approccio lo si può capire osservando più da vicino alcune predisposizioni e i mezzi tramite i quali verranno applicate.

I primi due articoli stabiliscono le finalità e l’oggetto della legge e i principi direttivi generali che definiscono gli spazi entro i quali i decreti attuativi potranno inserirsi.

L’art. 3 prevede la revisione del titolo II del libro primo del codice civile e al punto a) permette la facilitazione dell’acquisizione di personalità giuridica con i conseguenti “obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente”; al punto b) si prevede di “disciplinare nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi”.

La facilitazione dell’acquisizione della personalità giuridica, peraltro attualmente per niente complessa, sembra favorire una potenziale deresponsabilizzazione dei soggetti associati, integrando i terzi e i creditori all’interno del mondo non-profit, tanto da dover essere “tutelati”. A tal riguardo quindi la questione principale è che cosa si intende per settore non-profit? Fino ad ora infatti coloro che partecipavano versando un capitale lo facevano per esclusivi fini solidaristici e venivano definiti come “sostenitori” e non come “creditori”.

Quanto appena esposto poi diventa ancora più chiaro se si procede alla lettura degli articoli 6 e 9. L’art. 6 riguarda le modifiche previste per l’impresa sociale che secondo i principi delineati snaturano completamente il ruolo ed il senso del settore non-profit.

Al punto b) si prevede “ampliamento dei settori di attività di utilità sociale” quando ciò di cui ci sarebbe bisogno sarebbe la determinazione più specifica di tali settori in modo tale da fugare ogni dubbio ed eliminare quelle zone grigie che favoriscono i disonesti; al punto c) emergono con chiarezza varie contraddizioni in quanto si prevede, secondo certi limiti di cui ovviamente non si ha misura (che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali), la spartizione degli utili, o come ha preferito definirli la Commissione Finanze al fine di renderlo più accettabile linguisticamente, l’avanzo di gestione.

Tali punti insieme all’allargamento del concetto di “soggetti svantaggiati” amplia enormemente il campo d’azione di queste nuove imprese sociali che con la responsabilità limitata e la possibilità di redistribuire gli utili divengono “società per azioni a fini prevalentemente sociali”.

Questa prospettiva allarmante trova ulteriore conferma nell’art. 9 che riguarda il riordino e la ridefinizione delle modalità di accesso degli enti non-profit   alle agevolazioni fiscali.

Al punto f) del suddetto articolo si prevede infatti

della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

A tal riguardo è bene sottolineare che il capitale di rischio non ha niente a che vedere con il mondo non-profit a meno che non ci sia la possibilità della spartizione degli utili, in quanto l’investitore è remunerato solo se nell’anno di gestione risultino utili.

La possibilità di distribuire utili, di aprire totalmente il mondo non-profit a quello commerciale, la tutela dei creditori, la responsabilità limitata, la possibilità di assumere cariche istituzionali da parte dell’amm. Pubblica e di privati prevista dall’art. 6 al punto f), l’allargamento dei settori di intervento e dei soggetti svantaggiati, permetterà una crescita enorme di imprese sociali i cui fini sociali o solidaristici saranno prevalentemente evidenti negli statuti e limitati e poco effettivi nella realtà, in quanto più interessate ad acquisire capitali e distribuire dividendi.

Il principio fondante a garanzia del non-profit (in realtà neanche prima sufficiente) era proprio il divieto dello spartizione degli utili, che non doveva essere intaccato ma semmai rafforzato tramite l’istituzione di un codice etico e deontologico, necessario all’accesso di agevolazioni fiscali, per coloro che svolgono attività di utilità sociale e solidaristica e non solo, atto a garantire dei principi base di gestione quali: la produzione obbligatoria di report quali il bilancio sociale, che permette attraverso indici quantitativi e qualitativi di valutare l’impatto delle attività sul territorio; forme contrattuali idonee al rispetto della persona e della sua dignità; etc..

La prospettiva che questa legge delega pone in essere non è per nulla positiva e ci allontana da un’idea di società solidale e cooperativa di cui avremmo estremo bisogno.

 

Luigi Corvo – Project manager of NPM Master (Non Profit Management)

 

 

Sicuramente Edoardo Gallo ha colto alcuni aspetti e molte lacune della riforma. Ciò che non mi trova d’accordo è il principio da cui parte, ovvero una contrapposizione pubblico-privato con cui introduce le questioni. Mi spiego meglio: anche io sono critico verso la Riforma, ma nel senso opposto. Per me è troppo poco abilitante per l’economia collaborativa e troppo rinchiusa in una logica ci “concessioni” di estensione al mondo del non profit. Il punto che né la Riforma né Edoardo colgono, a mio avviso, è che non siamo dentro una dialettica (o conflitto) fra pubblico e privato. Quella è una tensione tipica del ‘900 e Dio ce ne scampi di tornarci (tantomeno con logiche ideologiche). Siamo al punto di avere un enorme bisogno di ridefinire cosa è pubblico, cosa è privato, cosa è (bene) comune. Quindi non mi spaventano i punti da lui segnalati (dalla questione patrimoniale a quella dell’estensione dei settori di intervento), se ci pensiamo attentamente ci rendiamo conto che le PA già fanno di tutto per affidare all’esterno quasi tutti i servizi sociali e non sarà questa riforma a fare la rivoluzione neo liberista.
Ciò che mi spaventa è che si fanno queste aperture in assenza di un disegno complessivo e sistemico. Non voglio cavarmela con una formulazione vaga, per cui lo spiego meglio.
A mio avviso occorrerebbe non solo dare più opportunità di intervento a quel privato sociale che ha come mission quella di generare valore in modo sostenibile, ma bilanciare ciò con sistemi chiari, trasparenti e inequivocabili di misurazione, valutazione e rendicontazione della effettiva generazione di impatti sociali positivi.
Della serie: sei impresa sociale, ti affido la co-gestione di alcuni servizi, ma come e chi valuta se i tuoi processi sono sostenibili?
Abbiamo degli standard per capirlo? Abbiamo delle pratiche da prendere come riferimento?
Il punto è qui a mio avviso. Trovo anacronistica la tesi della contrapposizione pubblico-privato, e anche politicamente mi pare la battaglia contro i mulini a vento.
Trovo estremamente interessante porre la sfida nel campo dell’innovazione sociale: vediamo chi ha davvero un’idea innovativa sul come ripensare i servizi e, più in generale, la visione strategica sui beni comuni.
Ma per fare ciò non servono leggi o decreti, servono politiche intelligenti. E queste mancano.