416 ter e primarie

scambio

L’articolo 416 Ter è quello che sanziona penalmente lo scambio tra mafia e politica. Il mafioso porta voti e il politico favori, di varia natura. Attenzione però: non tutti i “voti” stanno a cuore alla legge nello stesso modo e quindi non tutti sono meritevoli di tutela nella stessa maniera.

Il 416 ter sanziona penalmente soltanto l’inquinamento mafioso delle elezioni previste dall’ordinamento pubblico. Insomma non le “primarie”.

L’organizzazione delle così dette “primarie” (in tutte le declinazioni a cui ci siamo abituati: “parlamentarie”, “quirinarie”…) sono un fatto privato, deciso da un soggetto privato (associazione, partito che sia).

Facciamo un esempio per capirci: un partito (o una coalizione) organizza le primarie per individuare il proprio candidato Sindaco per le elezioni in una grande Città. Uno dei candidati a questa competizione “primaria” attiva i propri contatti diretti o indiretti con noti esponenti dell’ndrangheta per averne appoggio, prefigurando futuri vantaggi in caso di vittoria. Quand’anche questi contatti fossero intercettati, quand’anche si documentasse l’accordo tra le parti, non scatterebbe il 416 ter. Le “primarie” sono un fatto privato.

Nemmeno la riformulazione del 416 ter in questo momento in discussione al Senato sana questa debolezza.

Che fare?

O si estende la previsione del 416 ter a comprendere qualunque scambio voti-favori, includendovi pure le epifanie private di questa esperienza. Molto difficile.

O si elevano le “primarie” organizzate in funzione di successivi passaggi elettorali a fatti pubblicamente rilevanti: è la “legalizzazione delle primarie” evocata da qualcuno.

Una nuova legge elettorale nazionale che mantenesse le liste bloccate, porrebbe evidentemente con ancora più urgenza il bisogno di una soluzione.

 

On. Davide Mattiello

 

Roma, 21 Gennaio 2014