Lavoro e riforme

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La materia del lavoro e delle riforme della legislazione lavoristica è sempre più oggetto di discussione ed interventi. Ogni nuovo Governo degli ultimi anni deve dire la sua, ogni Presidente del Consiglio promette occupazione, lavoro per i giovani, agevolazioni per le imprese e crescita; insomma, tutti assicurano di avere la formula magica, ma quanto ci dobbiamo credere?

Solo pochi mesi fa il Governo Letta interveniva sulla materia con il DL 76/2013, criticato da più parti sostanzialmente perché prevedeva finti incentivi alle assunzioni giovanili e perché aumentava la precarizzazione permettendo un maggiore ricorso al contratto a termine anziché restituire al contratto a tempo indeterminato la sua centralità e puntare sul lavoro stabile e di qualità. (Per un approfondimento si rimanda all’articolo pubblicato il 23 luglio al link https://benvenutiinitalia.it/lavoro-giovani/)

 

A riconferma della insufficienza, se non totale inutilità, dell’intervento di giugno, il neo Presidente Renzi ha subito cominciato a parlare di riforma del lavoro e Job Act. Renzi, in più occasioni, ha presentato il Job Act come un intervento sulla materia che avrebbe finalmente cambiato rotta, per adattare la legislazione al nuovo mercato del lavoro, arrivando anche ad affermare la necessità di riscrivere lo Statuto dei lavoratori. Un progetto audace, potenzialmente rivoluzionario, che per la prima volta aveva il coraggio di parlare di contratto unico a tutele progressive sul modello proposto da Tito Boeri e, quindi, di eliminazione di qualche decina dei contratti atipici esistenti nel nostro ordinamento. (Per un approfondimento si rimanda all’articolo pubblicato il 9 gennaio https://benvenutiinitalia.it/jobs-act-tra-promesse-e-realta/)

Renzi ha anche affermato di voler intervenire abbassando la tassazione sul lavoro dipendente e razionalizzando gli ammortizzatori sociali, il tutto allo scopo di contrastare la disoccupazione, in particolare giovanile.

Così, come promesso, a solo un mese dalla nomina a Presidente del Consiglio, il Governo Renzi ha approvato il DL 34/2014, entrato in vigore il 20 marzo, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Quali sono le formule magiche proposte?

 

1. CONTRATTI A TERMINE

Causalità: il Decreto elimina definitivamente la causalità del contratto a tempo determinato perché l’apposizione del termine non è più subordinata a ragioni di ordine tecnico, produttivo od organizzativo. Di conseguenza, la durata massima del contratto a termine acausale, introdotto dalla L. Fornero per la durata massima di 12 mesi, viene estesa a 36 mesi.

Proroghe: anche quando al contratto viene apposto un termine inferiore a 36 mesi, questo può essere ora prorogato fino ad 8 volte, senza più la necessità di ragioni di ordine tecnico, produttivo od organizzativo ma è sufficiente che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa.

Limite quantitativo: Per le imprese con più di 5 dipendenti viene limitata la possibilità di assumere con contratto a termine solo al 20% del proprio organico.

Quindi, il contratto a termine diventa forma ordinaria di assunzione, ed il contratto a tempo indeterminato viene definitivamente “spodestato” della sua centralità.

 

2. APPRENDISTATO

(Ovvero quel contratto che dovrebbe servire come “ponte” tra la scuola ed il lavoro al fine di formare e professionalizzare i giovani) Viene eliminata la necessità di allegare al contratto un piano formativo e l’obbligo di integrare la formazione con l’offerta pubblica. L’assunzione di apprendisti, inoltre, non è più condizionata alla stabilizzazione dei precedenti.

Considerando che le criticità maggiori sollevate da giuristi e dottrina a proposito dell’apprendistato riguardano la difficoltà di controllare l’effettiva formazione svolta, spesso totalmente fittizia, che porta ad utilizzare questo contratto solo per garantirsi maggiore flessibilità a minori costi snaturandone completamente lo scopo, non si capisce il senso di intervenire facilitando l’elusione degli obblighi formativi.

Questi sono gli interventi più rilevanti, che evidentemente conseguono alla convinzione che per creare posti di lavoro sia necessario e sufficiente intervenire con l’aumento della flessibilità in entrata, ovvero favorendo la precarizzazione, perché il grande mostro dell’art.18 scoraggia le assunzione a tempo indeterminato.

 

MA È VERO? NO

NO, perché la flessibilità in entrata porta ad un aumento della precarietà che ha dei costi enormi per tutti, sia in termini economici che sociali, e bisogna saper distinguere i costi umani della flessibilità dagli eventuali benefici economici ed impedire che vengano ignorati i primi in nome dei secondi.

NO perché il percorso verso la totale precarizzazione delle modalità di ingresso nel mercato del lavoro è iniziato molti anni fa (con il Pacchetto Treu e la Legge Biagi) e nessun dato sulla disoccupazione, sulla crescita e sulla sopravvivenza delle imprese ha dato risultati a supporto del binomio AUMENTO DELLA FLESSIBILITÀ IN ENTRATA=AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE. “La credenza che una maggiore flessibilità del lavoro, attuata attraverso contratti sempre più precari, faccia aumentare o abbia fatto aumentare l’occupazione, equivale quanto a fondamenta empiriche alla credenza che la terra è piatta” cit. Gallino, Vite rinviate.

NO perché nessuna riforma del lavoro potrà mai essere sufficiente a creare posti di lavoro, il lavoro stabile e di qualità dipende dalla crescita di un paese e viene creato e distrutto dalle leggi del mercato, ma l’ordinamento giuridico deve creare le condizioni migliori per non perdere le opportunità. La crescita, sacro Gral rincorso ormai da anni, non può non essere legata alla produttività, come misura di quanto valore di riesce a creare con una determinata quantità di lavoro e di capitale. Aumentare la produttività significa aumentare la competitività. La produttività del nostro paese è diminuita progressivamente negli ultimi 15 anni mentre ha continuato ad aumentare nonostante la crisi in Germania, in Francia, in Inghilterra ma anche in Spagna. Significa che l’Italia ha perso competitività e quindi non può crescere. La produttività necessita di lavoro di qualità, di lavoratori professionalizzati oltre che di flessibilità, quella “buona”, ma sono determinanti l’organizzazione efficiente del lavoro e gli investimenti in innovazione. La formula magica non è produrre di più con meno, ma produrre più cose e di elevato valore con più lavoratori.

NO perché questo Decreto non sembra avere nulla a che vedere con il promesso Job Act che partiva da eguali premesse ma proponeva soluzioni molto differenti.

 

QUAL È LA PREMESSA?

È innegabile che viviamo in un mercato globalizzato e la riorganizzazione dei mezzi produttivi, attuata attraverso una competitività basata sulla riduzione dei costi e delle garanzie del lavoro, è la causa maggiore della domanda di lavoro flessibile. Se la competizione è basata sull’abbattimento dei costi del lavoro, anziché sull’eccellenza del prodotto e sull’innovazione, il sistema dei diritti dei lavoratori dei paesi avanzati non può che portare a perdere la sfida contro paesi completamente privi delle garanzie minime. Da ciò consegue la pressante necessità di scardinare i sistemi di garanzia.

 

A fronte di questa premessa, però, la reazione dovrebbe essere di riflettere sulle cause della flessibilità e sulle conseguenze, non intervenire solo per attutirne gli effetti.

È sicuramente necessario abbandonare molti dogmi della nostra legislazione del lavoro per rendere il mercato del lavoro adeguato ad affrontare le sfide del mercato globale, ma dobbiamo farlo con coscienza e attenzione, dobbiamo rivedere le premesse per capire le vere necessità, dobbiamo puntare ad un mercato del lavoro più flessibile ma non più precario. Dovremmo parlare di flessibilità in uscita, di flessibilità interna pensata per permettere al datore di lavoro in crisi di avere altre strade oltre al licenziamento.

Inoltre, se affermiamo che i datori di lavoro non assumono a tempo indeterminato perché temono di non poter ricorrere al licenziamento a causa dell’eccessiva tutela dei lavoratori (Prendiamo questa affermazione con le pinze perché studi OCSE e della OIL su diversi mercati del lavoro Europei ed extraeuropei dimostrano che non vi è alcuna correlazione tra l’aumento della flessibilità in uscita e l’aumento delle assunzioni e dei posti di lavoro!), ma se pensiamo che questa premessa sia vera poiché l’art.18 spaventa le imprese in un mercato in crisi ed instabile, forse dovremmo ragionare sui contenuti reali di tale articolo. Il licenziamento, sulla carta, è sempre possibile per motivi economici legati a momenti di crisi aziendale, contrazione del fatturato, soppressione di posti di lavoro, e per motivi soggettivi per gravi inadempimenti del lavoratore.

 

La Legge Fornero è intervenuta proprio allo scopo di facilitare i licenziamenti per motivi economici.

E allora qual è il problema? Forse il problema è rappresentato dalla scarsa chiarezza della norma, dalla totale imprevedibilità degli effetti di un licenziamento se impugnato, dalla impossibilità di comprendere con esattezza quando un licenziamento sia legittimo e quando, invece, si rischi la condanna alla reintegrazione oltre al pagamento di indennità molto elevate. Forse il problema è l’eccessiva durata del processo di lavoro, che rimane più celere degli altri solo sulla carta, ed i costi economici e umani di queste incertezze.

Ed allora, sarebbe il caso di chiarire i limiti dell’applicabilità dell’art. 18 e rivedere con razionalità il processo del lavoro. Per assicurare ai lavoratori di non subire licenziamenti illegittimi o discriminatori ed alle imprese in crisi, che chiudono, che devono ridurre i costi ed il proprio organico, di poter sciogliere i contratti di lavoro senza temerne i costi. Ovviamente esiste anche una terza via ed è rappresentata dall’aumento della flessibilità interna, dalle misure di ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori per attutire i costi sociali della disoccupazione, dalla predisposizione di un contratto unico a tutele progressive.

 

Dobbiamo capire se lo scopo è continuare ad intervenire mettendo semplici toppe inutili sul lungo periodo oppure se vogliamo creare posti di lavoro di qualità oltre che in quantità. E dobbiamo tener conto delle peculiarità dello Stato Italiano perché nell’inseguire il mito della c.d. flessicurezza sul modello dei paesi del nord Europa è necessario ricordare che, ad esempio, l’Italia spende per i servizi di collocamento un ventesimo di quello che spende la Danimarca che investe complessivamente, per le politiche attive del mercato del lavoro, il 4,5% del PIL. L’Italia ne spende circa l’1,7% e se volesse emularla dovrebbe aumentare la spesa da circa 27 a 70 miliardi l’anno. D’altro canto, il nostro paese manca totalmente di un sistema di welfare volto a contrastare la povertà di chi non lavora, non abbiamo un reddito minimo garantito che costerebbe appena mezzo punto del Pil. Non esiste crescita senza redistribuzione ed il fatto che l’assenza di un RMG si riscontri in Grecia ed Italia, e non in tutti i Paesi europei con un welfare ben strutturato e che hanno meglio sopportato le conseguenze della crisi, non può essere un caso.

Sfatiamo anche l’idea che il problema del mercato del lavoro italiano sia principalmente l’eccessivo totale dei contributi obbligatori che ammonta circa al 45% del Pil. In Danimarca l’analoga percentuale arriva al 50% e l’IVA ha un’aliquota unica del 25% mentre l’aliquota marginale sul reddito arriva al 63%. È l’elevato prelievo fiscale, non una formula magica, che permette ai paesi del nord Europa di avere un mercato del lavoro flessibile e sicuro.

Insomma, la formula magica non esiste, se non abbandoniamo i troppi miti e dogmi che caratterizzano il nostro mercato del lavoro non faremo altro che intervenire in maniera limitata e miope, con dichiarazioni di principio che continueranno a non portare né alla crescita né all’aumento dell’occupazione.

 

Vale giusto la pena citare il commento di D’Antona sulle misure di flessibilità previste dal protocollo approvato dal Governo del luglio 1993 “È un programma che ha il limite evidente di ripercorre sentieri battuti. L’idea che quote aggiuntive di flessibilità nelle tipologie dei posti di lavoro possano produrre occupazione è palesemente obsoleta. Il mercato del lavoro è ormai in Italia flessibilizzato in misura più che adeguata alle esigenze effettive delle imprese e non vi sono margini ulteriori per creare convenienze alle assunzioni.”.

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Marta Cupelli