Testimoni di giustizia: la pdl

Rita e Lea

 

Art. 20 (Norme transitorie sui testimoni di giustizia ex decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8)

Sono testimoni di giustizia anche coloro che, all’entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al programma o alle misure speciali di protezione secondo le norme del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45.

 

 

di Camilla Cupelli

 

Da luglio 2015 è pronta una bozza di Proposta di legge sui Testimoni di Giustizia, preparata dalla Commissione Antimafia. Oggi è stata depositata, dopo essere stata firmata da tutti i gruppi parlamentari. La notizia è particolarmente importante perché è la prima volta che si dedica una legge ai testimoni di giustizia: fino ad ora non è mai esistita.

 

I tratti salienti di questa Riforma sono diversi, e proviamo ad esporli di seguito.

Innanzitutto, viene fornita una definizione del testimone di giustizia accurata, e positiva, all’art. 2 della PdL:

Art. 2 (definizione di testimoni di giustizia)

Sono testimoni di giustizia coloro che

a) rendono, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o il giudizio anche indipendentemente dal loro esito;

b) assumono, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle loro dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

c) sono terzi rispetto ai fatti dichiarati e, comunque, non hanno riportato condanne per delitti connessi a quelli per cui si procede […]

d) non sia stata disposta, nei loro confronti, una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) si trovano in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo […]”.

 

Inoltre, si potenziano gli strumenti di accompagnamento psicologico e sociale (introducendo le figure del referente e del Comitato). Questo aspetto è fondamentale per non lasciare che il testimone di giustizia subisca danni psicologici derivanti dalla sua posizione. Si chiariscono inoltre le condizioni che occorre garantire al testimone di giustizia dopo la denuncia, e si ribadisce che “in ogni caso, al testimone di giustizia va assicurata un’esistenza dignitosa”.

 

Vengono inoltre determinate procedure più chiare per determinare nel tempo l’uscita dallo speciale programma.

All’art. 21, inoltre, si prevede un punto particolarmente importante: il “cambio di identità allargato”. La supposizione è che donne e minori che rompono con le famiglie vadano protetti, pur non avendo informazioni rilevanti per la giustizia, e quindi non avendo la necessità di ricevere protezione in ragione del rischio a cui si sono esposti. Si presume che il rischio della vita, quindi il bisogno di essere protetti, sia in particolare connaturato alla scelta di rompere i legami familiari.

 

Inoltre è prevista la definizione di garanzie economiche fornite al testimone di giustizia. Tra le altre, all’art. 6, si ribadisce l’importanza della “corresponsione di un assegno periodico per il caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell’adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese”.

Il reinserimento lavorativo è invece tutelato dall’art. 7, dove si cita una questione balzata agli onori delle cronache soprattutto negli ultimi giorni, in seguito a una manifestazione pubblica dei testimoni di giustizia a Roma: è infatti previsto “l’accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, e qualora non abbia altrimenti riacquistato l’autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.”.

 

Nell’articolo 15 si segnala invece la possibilità che i protetti chiedano audizione alla Commissione centrale e al Servizio centrale di protezione, e si stabilisce in quindici giorni il tempo massimo di attesa da quando viene effettuata la richiesta.

Interessante anche la scelta (art. 22) di istituire un sito internet del Ministero dell’Interno accessibile in modo anonimo con tutte le informazioni per chi è, o diventerà, testimone di giustizia.

 

La pdl è il risultato di una relazione approvata in Commissione Parlamentare Antimafia all’unanimità nell’ottobre del 2014. Per questa ragione è importante proseguire su questa strada, e auspicare che l’iter della legge sia il più rapido possibile.

Davide Mattiello commenta così il risultato ottenuto: “la prima firma è della Presidente della Commissione Antimafia, l’On. Bindi, che ringrazio per il sostegno sempre assicurato a questo percorso: questo significa che la proposta di legge è proposta dalla Commissione Antimafia in quanto tale, con il contributo di tutti i gruppi. […] Tra le novità più significative, le misure molto attese a tutela di quelle persone inserite in famiglie mafiose, ma estranee alla commissione dei delitti, che maturano la scelta di rompere e ricominciare altrove una vita nuova. […] Il Governo e in particolare il Vice Ministro Bubbico hanno seguito con attenzione il lavoro fatto fino a qui e già domani pomeriggio ci incontreremo per approfondire i contenuti della proposta: un altro bel segnale, che induce a sperare in un iter parlamentare veloce. E’ ora che l’Italia riconosca in modo pieno la scelta di questi cittadini, garantendo soprattutto la normalità di scelte del genere: perché la legalità non deve essere questione di eroi, ma di ordinaria civiltà democratica”.

La proiezione del film dedicato alla testimone di giustizia Lea Garofalo ha recentemente riacceso i riflettori sulla problematica, ed è per questo che la proposta di legge è dedicata a lei, e a Rita Atria, ma i passi da fare sono ancora molti. Auspichiamo che l’iter della proposta di legge qui presentata sia il più rapido possibile, e che vi sia finalmente una legge che regolamenti la posizione e le tutele nei confronti del testimone di giustizia.