Jobs act: dire, fare, criticare

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Riforma Fornero, Decreto lavoro, Decreto Poletti, sono solo i principali provvedimenti adottati nell’arco di poco più di due anni che hanno riguardato la materia del lavoro. Ognuno aveva la soluzione, ognuno conosceva i problemi, nessuno ha capito la direzione da intraprendere.

Ecco, quindi, che il Governo Renzi interviene ancora in materia, ed il Senato si appresta ad approvare definitivamente il JOBS ACT, nella forma di legge delega.

 

Cancellazione dell’art. 18 o razionale innovazione? Riforma disastrosa o primo passo nella giusta direzione? Aumento dell’occupazione o del precariato?

Per cercare di rispondere alle numerose domande che sono emerse nel dibattito intorno all’approvazione della legge, è necessario fare un po’ di ordine circa l’iter attraversato. Il Disegno di Legge n.1428 recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” è stato presentato alla Presidenza del Senato ad aprile, dal Presidente Renzi e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti, ed approvato dal Senato l’8 ottobre. Il giorno seguente è stato inviato alla Camera ove sono stati presentati più di 600 emendamenti. Il dibattito sulla riforma si è acceso portando alla luce diversi contrasti all’interno dello stesso partito di governo, in particolare sulla tematica del contratto unico a tutele crescenti ed all’intenzione, paventata dal Presidente Renzi, di abolire definitivamente l’art.18. Il Governo, forse preoccupato per la sorte della Legge, aveva inizialmente deciso di mettere la fiducia alla Camera, con grande scontento di parte del Partito Democratico che lamentava la chiusura a ogni dialogo e mediazione. Fortunatamente, però, il Jobs Act è stato votato in aula senza la fiducia e dopo l’approvazione di diversi emendamenti che hanno introdotto modifiche migliorative e aggiustamenti. Tra questi, l’emendamento approvato in Commissione lavoro ha introdotto un limite alla possibile eliminazione dell’art.18 per le nuove assunzioni prevedendo comunque la tutela reale della reintegra nel caso di licenziamenti discriminatori e nulli.

 

Per poter analizzare e comprendere il Jobs Act licenziato dalla Camera, e che verrà votato al Senato la prossima settimana, è necessario però ricordare che si tratta di una Legge delega che si limita, quindi, ad enunciare i principi a cui si deve attenere il Governo nel varare i decreti delegati, senza entrare nei dettagli. Questi dettagli, sono assai importanti in una materia come quella del lavoro e, quindi, la partita è solo al calcio di inizio. È fondamentale non perderlo di vista perché tutto è ancora in gioco, quasi tutto è ancora da decidere e perfezionare e ancora molto si può e si deve fare prima di potersi fermare a commentare e criticare una fotografia della riforma del lavoro, perché nei prossimi 6 mesi si scriveranno i decreti, di cui conosciamo i principi ma non i contenuti.

Certo, sono già possibili e doverose delle valutazioni circa la direzione intrapresa dal Jobs Act analizzandone i principi più rilevanti.

 

IL CONTRATTO UNICO A TUTELE CRESCENTI

 

Il testo della legge fa riferimento alla necessità di “rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro” e di “riordinare i contratti di lavoro vigenti” anche attraverso la modifica o il superamento delle numerose tipologie contrattuali esistenti e promuovendo il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per le nuove assunzioni.

Sono diversi anni che si parla dell’introduzione di un contratto unico di inserimento a tutele crescenti, che serva a rimediare all’eccessiva frammentazione delle tipologie contrattuali esistenti, oltre che a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. Sono stati presentati anche dei disegni di legge in materia e di particolare rilevanza è la proposta di contratto unico di Boeri e Garibaldi, e la direzione indicata dalla riforma potrebbe essere molto positiva. Tuttavia, la legge non indica i dettagli che saranno importanti per poter decidere se accogliere positivamente la novità.

È necessario, infatti, comprendere quali e quanto crescenti saranno le tutele, come si andrà a favorire il contratto a tutele crescenti rispetto alle altre forme contrattuali e quali tipologie contrattuali rimarranno in vigore. Oltre ai contenuti legislativi specifici che verranno previsti dai decreti delegati, perché il contratto di inserimento a tutele crescenti possa funzionare positivamente per aumentare l’occupazione sul lungo periodo, sarà indispensabile rivedere la normativa vigente in materia di contratti atipici e a termine, come  il decreto Poletti, che ha liberalizzato i contratti a tempo determinato introducendo la possibilità di 5 rinnovi in 3 anni senza causale, che dovrà essere limitato per non creare un mercato del lavoro di Serie B. Non è certo possibile pensare che un giovane possa passare un periodo precario di tre anni tramite ripetute assunzioni a tempo determinato e poi debba iniziare un nuovo rapporto di lavoro con il contratto a tutele crescenti. Quindi, l’eventuale contratto a tutele crescenti dovrà essere “unico” nel senso di diventare il principale metodo per procedere alle nuove assunzioni.

 

LE TUTELE CRESCENTI E L’ART.18

 

A proposito delle tutele crescenti, il dibattito circa l’abolizione, limitazione, revisione dell’art.18 è sempre molto infuocato e a volte rischia di far dimenticare alcuni aspetti.

Innanzitutto, il Jobs Act non elimina l’art.18 né lo revisiona!

 

Il Jobs Act prevede che solo per le nuove assunzioni, che verranno effettuate con la nuova tipologia contrattuale del contratto a tutele crescenti, le tutele saranno diverse rispetto a quelle garantite a chi già è all’interno del mercato del lavoro o chi sarà assunto con altre tipologie contrattuali. Per questi ultimi rimarrà l’art. 18, per i primi le tutele saranno, appunto, crescenti. Grazie all’emendamento approvato in Commissione lavoro, comunque, permane anche per il nuovo contratto la tutela della reintegrazione per i licenziamenti discriminatori e nulli.

Non si può, quindi, parlare in ogni caso di abolizione dell’art.18 che rimane interamente in vigore per molti lavoratori, ma di rimodulazione delle tutele per i nuovi assunti con una specifica tipologia contrattuale.

L’art.18, inoltre, non prevede più la reintegra per tutte le tipologie di licenziamento illegittimo, già dalla riforma Fornero e non possiamo dimenticare tre aspetti fondamentali:

 

1- L’art.18 prescrive le tutele per il lavoratore che sia stato ingiustamente licenziato, ma non è l’articolo che sancisce che il licenziamento debba essere motivato e scritto, che non possa essere discriminatorio e che sia necessaria una tutela quando sia illegittimo, questi sono principi del nostro ordinamento, nonché sanciti a livello europeo e l’art. 18 stabilisce quali siano le tutele. Abolirlo, modificarlo, revisionarlo, non significa certo poter disporre libertà di licenziamento immotivato ed ingiustificato;

 

2- La grande maggioranza dei giovani che oggi entra nel mercato del lavoro, viene assunta tramite tipologie contrattuali atipiche, flessibili, a termine e spesso costretta ad aprire la partita Iva, quindi l’art.18 già non tutela gran parte dei neoassunti;

 

3- L’art. 18 prevede la tutela reale, ovvero il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo ma il lavoratore può scegliere, in luogo alla reintegra, un indennizzo sostitutivo e questa è la via percorsa nella maggioranza dei casi. Chi frequenta i Tribunali e si occupa del processo di lavoro, infatti, sa benissimo che quasi mai il lavoratore sceglie di tornare a lavorare nel luogo di lavoro ove è stato ingiustamente licenziato e dove troverà un clima ostile e difficilmente sarà riassegnato alle precedenti mansioni, ma preferisce il ristoro monetario che gli permetterà di mantenersi durante la ricerca di una nuova occupazione.

 

Per queste ragioni, che andrebbero ovviamente approfondite e che sono qui solo accennate, si può dire, quindi, che l’istituto della tutela reale è nella prassi già superato da molti anni.

Quindi, positiva è la limitazione introdotta dalla Commissione Lavoro volta a garantire la massima tutela possibile e oggi prevista dall’art. 18, anche per i neoassunti con il nuovo contratto a tutele crescenti, in caso di licenziamenti discriminatori e nulli, ma non dobbiamo spaventarci per la revisione delle tutele negli altri casi, piuttosto, dovremmo interrogarci su quali e quante saranno le tutele garantite, quanto saranno l’indennizzo ed il risarcimento previsti, e come andranno ad aumentare con l’anzianità di servizio.

Questo in parallelo con l’analisi degli incentivi che saranno pensati per favorire l’assunzione tramite contratto di inserimento a tutele crescenti. Il contratto unico di inserimento, per come pensato da Boeri, dovrebbe avere un periodo iniziale durante il quale il datore di lavoro può licenziare pagando un indennizzo che aumenta con i mesi di lavoro, mantenendo la reintegra solo per i licenziamenti discriminatori. Questa prima fase è simile a quella oggi concepita come periodo di prova, perché permette al datore di lavoro di capire le capacità del lavoratore garantendo comunque una tutela economica per il licenziamento quando oggi, invece, nel periodo di prova si può recedere senza alcun indennizzo. Importanti saranno le previsioni fiscali, prevedendo tassazioni più elevate nel primo periodo e che tali tasse dovrebbero chiaramente diminuire e, magari, in parte essere restituite al datore di lavoro che decide di mantenere il lavoratore alle proprie dipendenze anche terminato il primo periodo. Bisogna trovare il modo di rendere conveniente il contratto a tempo indeterminato per il datore di lavoro rispetto ad altre tipologie contrattuali, non andando a cancellare del tutto la sua convenienza per il lavoratore ma certamente contemperando gli interessi. D’altronde, nessuna convenienza rappresenta oggi il contratto a tempo indeterminato per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, perché tanto nessuno glielo offrirà stando la situazione odierna, e non possiamo negarlo né dimenticarlo.

 

In ogni caso, oltre ai contenuti del contratto unico di inserimento, l’obiettivo di favorire l’occupazione a lungo termine e di qualità e di creare un mercato del lavoro più inclusivo non potrà essere raggiunto senza occuparsi razionalmente e seriamente di ammortizzatori sociali, formazione, sussidi per i periodi di non lavoro, collegamento scuola lavoro e costi per le imprese.

Il Jobss Act, infatti, delega il Governo ad intervenire non solo in materia di tipologie contrattuali e tutele del licenziamento, ma anche in altri ambiti altrettanto importanti.

Gli altri importanti principi dettati dalla Legge delega sono:

– assicurare tutele uniformi in caso di disoccupazione involontaria, anche attraverso l’incremento della durata massima dell’Aspi, proporzionandola alla storia contributiva del lavoratore ed universalizzandone l’applicazione;

– rivedere i servizi al lavoro e le politiche attive anche attraverso la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione, all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità “anche nella forma dell’acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti”. Si prevede anche di intervenire in materia di inserimento delle categorie protette al fine di favorirne l’inclusione sociale;

– valorizzare lo scambio di informazioni anche curriculari,tra servizi pubblici, privati e operatori del terzo settore, riguardo i soggetti inoccupati o disoccupati per favorire l’incontro tra domanda e offerta;

– rafforzare gli strumenti che favoriscono l’alternanza scuola lavoro;

– creare strumenti di flessibilità interna;

– introdurre il compenso orario minimo, nei settori non regolati dai contratti collettivi.;

– rivedere gli strumenti a tutela della genitorialità per favorire la conciliazione tra lavoro e cure parentali.

 

Si parla, dunque, di ammortizzatori sociali, di aumentare i sussidi per la disoccupazione sia incrementandone la durata che ampliandone l’applicabilità, si trovano indicazioni per rafforzare i percorsi di formazione e di inserimento lavorativo anche tramite migliori collegamenti scuola lavoro.

 

I LIMITI DEL JOBS ACT

Alcune indicazioni risultano ambigue e/o non sufficienti come, ad esempio, il salario minimo che dovrebbe valere per tutti, anche nei settori regolati da contratti collettivi poiché è fondamentale introdurre una retribuzione oraria minima per i lavoratori più deboli e meno tutelati, ma anche nei settori regolati da contratti collettivi è necessario garantire una soglia sotto la quale non si possa scendere e non sempre la contrattazione permette davvero una tutela migliore ai lavoratori.

Manca, poi, la previsione espressa di un reddito minimo garantito, fortemente auspicato e voluto da parte della sinistra, ma che potrebbe scaturire dall’applicazione di diverse indicazioni esistenti nel Jobss Act che prevede la necessità di introdurre una prestazione, fruibile anche dopo l’Aspi, per tutti i lavoratori in disoccupazione involontaria che abbiano una situazione economica disagiata e l’eliminazione dello stato di disoccupazione per l’accesso ai servizi assistenziali.

Bisogna ricordare l’importanza di introdurre questo istituto e che Bruxelles chiede ormai da anni ai Paesi membri di introdurre il reddito minimo garantito, “inteso quale fattore d’inserimento nella società dei cittadini più poveri”. Una richiesta ripetuta in più occasioni (nella comunicazione della Commissione Ue COM (2006) 44, nella raccomandazione 2088/867 CE e nella risoluzione 2010/2039) ed accolta da tutti gli Stati membri dell’Unione europea a 28, eccezion fatta per l’Italia.

Riguardo ai giovani, oltre ad incentivare assunzioni più stabili e combattere il ricorso a contratti precari, bisognerebbe occuparsi anche di tutti quei ragazzi che escono dalle università e si trovano per anni intrappolati non nella precarietà ma nello sfruttamento gratuito e legalizzato, passando per tirocini e praticantati gratuiti per poi essere costretti ad aprire la partita Iva nonostante un compenso definibile al massimo come rimborso spese e non certo come stipendio, su cui pesa una tassazione troppo elevate. Questi giovani sono preparati, intraprendenti e sarebbero utili, anzi, indispensabili per la crescita del paese quindi sarebbe fondamentale porre fine allo sfruttamento a cottimo per cominciare a valorizzarli.

 

Per tirare le fila, non possiamo non ricordare le premesse che gli addetti ai lavori ripetono ormai da anni: il mercato del lavoro è cambiato, il precariato va combattuto, il licenziamento non è il problema né la soluzione, bisogna incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e diminuire la flessibilità in entrata, pensare ai giovani, occuparsi di terzo settore e diminuire le tasse sul lavoro. Le riforme degli ultimi anni hanno solo portato all’aumento della flessibilità in entrata, al ricorso al contratto a termine e all’aumento del precariato e della disoccupazione.

Non trascuriamo, poi, l’importanza della legge di stabilità perché solo capendo dove si stanziano i fondi e come si costruiscono gli incentivi si può comprendere quanto sarà davvero possibile rafforzare gli ammortizzatori sociali e tutti gli strumenti di sussidio ai periodi di non lavoro e ai percorsi di formazione e inserimento. E non dimentichiamo, che rivedere la contrattualistica e le tutele non è sufficiente a creare posti di lavoro, a questo fine bisogna andare oltre, incentivare la crescita, l’investimento sui lavoratori qualificati, la formazione, aiutare il terzo settore e favorire l’aumento della competitività a livello internazionale non per l’abbassamento delle tutele e dei diritti ma per l’alta qualità dei prodotti e dei servizi.

 

La legge di Stabilità è stata votata alla Camera con la fiducia, dopo essere stata modificata in Commissione, e il testimone è passato al Senato, dove si attendono alcune modifiche. La legge è ora divisa in 3 articoli, ed il primo, composto da 143 commi, riguarda i Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l’occupazione e per il finanziamento di altre esigenze, ed, in particolare prevede:

– la creazione di un fondo denominato “la buona scuola”, con la dotazione di 1.000 milioni di Euro per il 2015 e di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2016, finalizzato prioritariamente ad un piano di assunzioni ed al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro;

– viene aumentato di 5 milioni di euro il fondo previsto dalla Legge 147/2013 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), al fine di operare su manifattura sostenibile e   artigianato digitale, alla   promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive, limitatamente a quelle con più di 15 individui;

– per le imprese la deduzione integrale, dall’Irap, del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato;

– l’esonero dal pagamento dei contributi per tre anni per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015, con un tetto massimo di 8.060 euro l’anno a lavoratore, ed al finanziamento di tali incentivi si provvede con 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per l’anno 2018;

– una riduzione delle tasse e una semplificazione del regime fiscale per i lavoratori a partita Iva a basso reddito;

– un aumento delle detrazioni spettanti ai lavoratori dipendenti previste dall’art. 13 del TIUR;

– possibilità, in via sperimentale fino al 30 giugno 2018, della possibilità di chiedere l’anticipazione del TFR in busta paga;

– sgravi per i datori di lavoro che hanno assunto fino al 31/12/2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

– un credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti, a condizione che siano effettuati investimenti almeno pari ad Euro 30.000;

– l’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;

– viene stabilizzato il bonus di 80 Euro;

– per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di riordino dei rapporti di lavoro, nonché quelli pensati per favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017;

– un aumento delle entrate dovrebbe derivare dalla tassazione del TFR che potrà essere anticipato in busta paga.

Il testo non è ancora definitivo ma ha già suscitato diverse perplessità tra gli addetti ai lavori.

La decontribuzione dei nuovi assunti solo per il 2015 riduce di un terzo il costo del lavoro ma rischia di portare ad un effetto sostituzione di lavoratori piuttosto che alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Il credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo è molto basso e difficilmente idoneo ad incentivare tali investimenti in imprese che non avevano già previsto queste spese.

Il bonus di 80 Euro è stato criticato appena introdotto poiché importa una grossa spesa e sarebbe stato preferibili spendere quei soldi per categorie più selezionate. Tra l’altro, poiché una condizione per avere la detrazione è l’esistenza di un debito di imposta a favore dell’Erario, e l’Irpef a debito del percipiente deve residuare dopo aver applicato la sola detrazione fiscale prevista per il reddito di lavoro dipendente, la conseguenza è che tutti coloro che possiedono redditi sino a 8.000 euro, non riceveranno alcun aiuto, essendo considerati incapienti. Ciò in quanto l’imposta prodotta dal reddito è tutta assorbita dalla detrazione per lavoro dipendente spettante. È evidente che la categoria degli incapienti, che conta circa 4 milioni di lavoratori, andava maggiormente aiutata e non esclusa.

Circa i fondi destinati agli ammortizzatori sociali, politiche attive e incentivi al lavoro, non tutti sono convinti che l’investimento sia sufficiente, ma gran parte dipende da come verranno utilizzati e destinati.

Non dimentichiamo, comunque, che parte delle previsioni contenute nel Jobs Act sono considerabili riforme a costo zero (ad esempio la razionalizzazione delle figure contrattuali e introduzione del contratto unico di inserimenti) e quindi tutto dipende da come verranno scritti i decreti.

 

Il Jobs Act non è il miracolo, e non è una riforma completa, ma è il primo tentativo di riforma del mercato del lavoro che parte dalle giuste premesse e cerca di andare nella giusta direzione, diversa rispetto agli ultimi anni. Tanti aspetti devono ancora essere chiariti, i decreti delegati devono ancora essere scritti ma i principi indicati dalla Legge delega aprono il campo ad una riforma forse non risolutiva ma che possa rappresentare un primo passo verso la crescita e non possiamo esimerci dal partecipare alla stesura dei decreti, perché quelli faranno l’enorme differenza. Ci sarà tempo per criticare, per gridare al fallimento, per ora cerchiamo di costruire, di partire dai principi solo enunciati nel Jobs Act per scrivere la vera riforma, e poi tireremo le fila.

Perché le cose cambiano, cambiandole.

 

Marta Cupelli